Associazione Giovanni Lorenzin
Statuto

Statuto

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art.1

E’ costituita una Organizzazione  non  Lucrativa  di  utilità Sociale in forma di associazione denominata

‘ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANNI LORENZIN – ONLUS’

con sede in 30026 Portograuro (Venezia), Via Seminario n. 35. La durata dell’associazione è fissata a tempo inderminato.

Art. 2

L’associazione è apolitica, senza scopo di lucro, e  persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

Nell’ ambito di tale finalità si propone:

a)    di  promuovere  iniziative culturali aventi ad oggetto tematiche relative ai problemi del terzo mondo; in particolare, se saranno reperiti i mezzi necessari, l’associazione di propone di assegnare annualmente un premio a favore di persone  o  enti che si siano distinti in attività relative a problemi del terzo mondo;

b)    di promuovere con ogni mezzo e sotto ogni forma lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione  ai  problemi  dell’istruzione e della sanità.

L’Associazione non può svolgere attività  diverse  da  quelle sopra  indicate  ad  eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle  statutarie, in quanto integrative delle stesse.

SOCI

Art. 3

Sono previste due categorie di associati:

·         associati fondatori;

·         associati ordinari;

Sono  associati fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’associazione. Sono associati ordinari coloro che saranno ammessi dal Consiglio direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota  di  associazione  che  verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo medesimo. Tutti  i  soci  hanno i medesimi diritti ed in particolare il diritto  di  voto in assemblea ed il diritto di essere eletti alle cariche sociali. Potranno far parte dell’associazione anche altre associazioni o enti pubblici o privati.

Art.4

La qualità di socio è a tempo indeterminato e si perde:

a)    per recesso quando il socio ne dia comunicazione al Consiglio direttivo. Il recesso ha decorrenza immediata;

b)    per  esclusione, quando il socio non adempia agli impegni assunti, rechi pregiudizio alla associazione o  sia  in  mora nel versamento della quota associativa.Sull’esclusione  delibera,  sentito  il socio interessato, il Consiglio direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili a qualunque titolo. In  tutti  i casi di scioglimento del rapporto le quote associative non sono rimborsabili.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5

Sono organi dell’associazione:

a)    l’assemblea dei soci;

b)    il Consiglio direttivo.

c)    il Presidente, il Vice Presidente,  il  Segretario  ed  il Tesoriere.

d)    il Presidente onorario.

ASSEMBLEA

Art. 6

L’assemblea  è  convocata  dal Consiglio direttivo mediante comunicazione diretta a ciascun socio e  contenente  l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione. Tale  comunicazione avverrà con i mezzi di volta in volta ritenuti dal Consiglio più idonei e tempestivi. L’assemblea dei soci sarà convocata almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. Potranno essere invitati a partecipare all’assemblea anche non soci, senza diritto di voto. L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ciascun socio potrà farsi rappresentare all’assemblea da  altra  persona mediante delega scritta che sarà conservata agli atti dell’associazione.

Il rendiconto annuale,  e  l’eventuale  preventivo,  potranno essere sottoposti ai soci per l’approvazione anche per corrispondenza, e si avranno  per  approvati  salvo  contestazione scritta  da  inviare alla sede dell’associazione entro trenta giorni dal loro ricevimento. In ogni caso, anche per le assemblee regolarmente  convocate, potrà essere prevista, su iniziativa del Consiglio Direttivo, la  facoltà  di  voto  per corrispondenza su quesiti chiari e determinati, anche a mezzo di schede prestampate.

L’assemblea delibera sulla nomina, sulla revoca e  sulla  sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, sulle  modifiche statutarie e su quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni.

L’assemblea  è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, essa nominerà il proprio Presidente.

Art.7

Le  deliberazioni  dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi.

Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sarà necessario il consenso di almeno i due terzi dei voti  validamente spressi.

Ad ogni associato spetta un solo voto.delle deliberazioni viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio  Direttivo che avrà anche funzioni di segretario dell’assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

L’associazione  è  amministrata  da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5  (cinque) membri, eletti dall’assemblea.

Gli  amministratori,  scelti tra i soci dall’assemblea che li elegge, durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il  Consiglio  direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il  Tesoriere.

Il Vice Presidente potrà essere investito anche dalla  carica di Segretario o di Tesoriere.

Il Vice Presidente farà in ogni caso le veci  del  Presidente quando  questi  sia  impossibilitato  all’esercizio delle sue funzioni.

Nessun  compenso è dovuto ai membri del Consiglio che avranno diritto al solo rimborso delle spese sostenute  nell’  esecuzione delle loro funzioni.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne  sia  fatta  richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale,  all’eventuale  bilancio preventivo ed all’ammontare della quota associativa.

Il  Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione ai singoli membri, anche telefonica, con un preavviso di  almeno tre  giorni, e l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora di convocazione e dell’ordine del giorno.

Per  la  validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti;  in  caso  di  parità vale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo È presieduto  dal  Presidente,  o,  in assenza,  dal  Vice  Presidente  o dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

Esso, tra l’altro, promuove e coordina i programmi di attività necessarie ed utili per il perseguimento degli scopi  dell’associazione;  autorizza  la stipulazione di accordi e contratti con terzi; predispone il rendiconto annuale e  l’eventuale  bilancio  preventivo; delibera sulle domande di ammissione dei soci; determina annualmente l’importo  della  quota

associativa;  delibera sul rimborso delle spese sostenute per conto dell’associazione; provvede alla convocazione  dell’assemblea; sottopone all’assemblea eventuali proposte di modifica del presente statuto.

A  cura  del  Consiglio  Direttivo  dovranno essere tenute le scritture contabili obbligatorie per legge  nonché  il  libro verbali delle riunioni dell’ Assemblea e quello delle riunioni del medesimo Consiglio Direttivo.

Art. 10

Il  Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, sia nei rapporti contrattuali ed amministrativi che in giudizio.

In  ogni caso di sua assenza o impedimento ne farà le veci il Vice Presidente.

Per  tutti  i rapporti inerenti ai fondi dell’associazione, e così per ogni incasso e spesa, la  rappresentanza  dell’associazione stessa di fronte ai terzi ed in particolare nei confronti delle banche o istituti di credito,  spetterà  in  via autonoma al Tesoriere.

Art. 11

Il  Presidente Onorario viene nominato dall’ assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri e viene  scelto tra  i soci che si sono particolarmente distinti per l’ opera svolta nel perseguimento delle finalità dell’ associazione.

Il Presidente Onorario rappresenta l’ associazione nelle  manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle  riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Il  Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIZIONE

Art. 12

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a)    le quote associative;

b)    i contributi di persone, gruppi ed enti pubblici e  privati;

c)    le sovvenzioni ed ogni altra risorsa accettata dal  Consiglio direttivo e permessa dalla legge.

Per  la raccolta di fondi da destinare al premio, come previsto dall’art. 2 di cui sopra, l’associazione potrà dar  luogo a particolari iniziative finalizzate a tale scopo.

Un apposito regolamento, da predisporre ed approvare da parte del  Consiglio Direttivo, dovrà contenere le modalità secondo le quali sarà effettuata la raccolta dei fondi  da  destinare al  premio, il loro impiego, la pubblicizzazione dell’iniziativa, i criteri di selezione dei  partecipanti  e  di  nomina della  commissione esaminatrice e quant’altro attinente l’organizzazione e l’assegnazione del premio di cui si tratta.

BILANCIO E UTILI

Art. 13

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni  anno.

Entro  il  successivo mese di maggio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo  ed  eventualmente quello preventivo per il successivo esercizio.

In  ogni  caso,  l’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili od avanzi di gestione per la realizzazione delle  attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All’associazione È vietato distribuire, anche in  modo  indiretto,  utili  od  avanzi  di  gestione  comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la  vita  dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o  regolamento  facciano  parte  della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14

Gli incarichi svolti e le prestazioni rese dai soci sono gratuiti.

Il rimborso delle spese documentate sostenute per  l’associazione verrà deliberato dal Consiglio direttivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 15

L’associazione si scioglierà, oltre che  per  cause  previste dalla legge, anche per deliberazione dell’assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole di almeno i  due  terzi dei soci.

Verificatasi  una causa di scioglimento, l’associazione viene messa in liquidazione e l’eventuale residuo attivo sarà elargito a favore di associazioni aventi fini analoghi.

In ogni caso, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio  ad  altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo  di  controllo  di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva  diversa  determinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Per  quanto  non espressamente previsto dal presente statuto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia di Associazioni.